Sez. 5, Sentenza n. 35383 del 29/03/2011 Ud. (dep. 29/09/2011) Rv. 250925 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE | Sottrazione di corrispondenza bancaria al coniuge per produrla nel giudizio di separazione - Integrazione del reato di cui all'art. 616 cod. pen..
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA - IN GENERE
Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 616
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)