Sez. 1, Sentenza n. 625 del 14/01/2008 (Rv. 601297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Mancato rinnovo della notifica nulla - Inammissibilità del ricorso - Concessione di termine - Inammissibilità - Valida notifica prima della dichiarazione di inammissibilità - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)