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Sez. L, Sentenza n. 857 del 20/01/2015 (Rv. 634296 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ordine di rinnovazione della notifica dell'impugnazione - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza - Notifica presso il procuratore costituito - Esclusione - Notifica nei confronti della parte personalmente - Necessità.
Stato
decisa il 2015-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634296-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, salvo che, prima che questa sia dichiarata, la parte onerata provveda ad altra valida notifica, nel termine perentorio già concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)