Sez. 1, Ordinanza n. 9289 del 08/04/2025 (Rv. 674460-01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Appalto pubblico - Obbligo imposto dall'art. 1 del d.l. n. 95 del 2012 - Carattere inderogabile - Automatico recepimento nei contratti in corso - Conseguenze - Fattispecie. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE - In genere.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalto pubblico, il carattere inderogabile dell'art. 1, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012, applicabile anche ai contratti incorso in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti, consente all'Amministrazione di integrare direttamente le condizioni contrattuali, per adeguarle agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con conseguente diritto di recesso in qualsiasi tempo ove, in presenza di un rifiuto dell'appaltatore alle modifiche contrattuali richieste, le pattuizioni, tenuto anche conto delle prestazioni non ancora eseguite, risultino peggiori di quelle stipulate dalla Consip, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della l. n. 488 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, secondo cui il recepimento della nuova disciplina comportava per l'appaltatore un mero impegno ad uniformare i corrispettivi dell'appalto ai minori importi eventualmente previsti dai tariffari Consip, senza obbligo di tradursi in una effettiva modifica del contratto).
Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 1 com. 13, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)