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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11828 del 15/05/2018 (Rv. 648440 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO | Contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" - Applicabilità del criterio ermeneutico di cui all'art. 1362, comma 2, c.c. - Limiti.
Stato
decisa il 2018-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648440-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Nei contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l'interpretazione del contenuto del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)