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Sez. L, Sentenza n. 28528 del 01/12/2008 (Rv. 605734 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti - Assoggettamento alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 - Differenziazione, a parità di mansioni, di trattamento economico e normativo tra dipendenti di società appaltatrici a seconda di appalto concesso da impresa esercente un pubblico servizio o da altra impresa - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605734-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio, posto che, sussistendo in ogni caso la differenza fattuale tra impresa privata appaltatrice e impresa di pubblico servizio appaltante, per costante giurisprudenza del giudice delle leggi la Costituzione non contiene alcun principio diretto a tutelare la parità di trattamento dei lavoratori.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)