Sez. L, Sentenza n. 69 del 04/01/2001 (Rv. 542948 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti leciti - Sottoposizione alla tutela dei rapporti di lavoro ex art. 3 legge n. 1369 del 1960 - Differenziazione di disciplina tra appalti concessi da imprese concessionarie di pubblici servizi e altri appalti - Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 41 e 43 Cost. - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Nella individuazione degli appalti leciti assoggettati alla disciplina di tutela dei rapporti di lavoro precisata dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma secondo di detto articolo, in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., nella parte in cui differenzia il trattamento riservato alle imprese esercenti un pubblico servizio da quello applicabile alla generalità delle imprese, e in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 41 Cost., nella parte in cui configura la possibilità di una diversità di trattamento economico e normativo tra i dipendenti delle società appaltatrici, a parità di mansioni, a seconda che l'impresa appaltante sia o meno un'impresa esercente un pubblico servizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Costituzione art. 43, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)