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Sez. 2, Sentenza n. 9262 del 10/06/2003 (Rv. 564100 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE | Legato di beni immobili - Rinunzia - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione - Natura - Idoneità alla dichiarazione di rinuncia - Configurabilità - Sussistenza -Trascrizione della domanda - Funzione - Effetti.
Stato
decisa il 2003-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564100-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE

In tema di rinunzia al legato di beni immobili, per il quale è prevista ai sensi dell'art. 1350 cod. civ. la forma scritta "ad substantiam", la volontà di dismettere il diritto, che ha natura meramente abdicativa, può essere dichiarata anche con l'atto di citazione - per sua natura atto ricettizio con effetti anche sostanziali - che, provenendo dalla parte che con il rilascio della procura a margine o in calce ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa anche il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito di forma di cui all'art. 1350 c.c. in relazione al quale non assume alcun rilievo la trascrizione dell'atto che ha soltanto la funzione di rendere l'atto opponibile ai terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 650, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)