Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 07/05/2013 (Rv. 625983 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE | Rinunzia a legato di beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Atto di citazione espressivo della volontà abdicativa - Idoneità - Fondamento - Trascrizione della domanda - Rilevanza - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO - ACQUISTO - RINUNZIA - IN GENERE
La volontà di rinunziare al legato di beni immobili, per cui è necessaria la forma scritta "ad substantiam", ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., avendo natura meramente abdicativa, può essere dichiarata pure con l'atto di citazione - per sua natura recettizio con effetti anche sostanziali - il quale, provenendo dalla parte che, con il rilascio della procura a margine o in calce, ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa altresì il requisito della sottoscrizione, sicché l'atto risponde al requisito formale, senza che assuma rilievo la trascrizione di esso, in quanto volta soltanto a rendere lo stesso opponibile ai terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 650, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)