Sez. 1, Sentenza n. 9311 del 10/09/1990 (Rv. 469243 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - SAGGIO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO - SAGGIO.*
Poiché la disciplina dell'anatocismo prevista dall'art. 1283 cod. civ. va coordinata e completata con quella successiva contemplata dall'art. 1284 cod. civ. il saggio degli interessi anatocistici, in Mancanza di Usi contrari ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi su cui si applicano, è del cinque per cento annuo, qualunque natura abbiano gli interessi scaduti (nella specie, trattavasi di interessi moratori in favore dell'impresa appaltatrice, ex art. 35 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)