diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 20/03/1998 (Rv. 513787 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Disciplina introdotta dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - Natura esclusivamente assistenziale dell'assegno - Configurabilità - Conseguenze in tema di onere della prova del coniuge richiedente - Supplenza attraverso i poteri di indagine spettanti al giudice - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513787-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74, che ha innovato la normativa di cui all'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898, attribuendo all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, il richiedente deve fornire la prova della mancanza di mezzi economici che gli permettano di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza che a tale fine possano supplire i poteri officiosi di indagine spettanti al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)