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Sez. 1, Sentenza n. 11860 del 01/12/1993 (Rv. 484553 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno - Concessione - Presupposto - Coniuge richiedente - Prova - Contenuto.
Stato
decisa il 1993-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484553-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere

In materia di assegno di divorzio, che costituisce oggetto di un diritto disponibile, condizionato unicamente dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente per conservare il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, il detto coniuge è gravato dall'onere - non intaccato dai poteri officiosi di indagine spettanti al giudice - di dedurre e dimostrare, con idonei mezzi di prova, per ciò che concerne "l'an debeatur", quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio, e, per quanto concerne il "quantum", tutte le circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice alla luce dei criteri legislativi per la determinazione dell'assegno, senza che la sussistenza di un deterioramento siffatto possa desumersi dalla mera circostanza di un sensibile divario di condizioni reddituali in danno del coniuge richiedente, specie quando anche il reddito di quest'ultimo, ancorché inferiore a quello dell'altro, sia, in assoluto, di importo elevato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)