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Sez. 3, Sentenza n. 591 del 14/02/1975 (Rv. 373907 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373907-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - PROVA LIBERATORIA - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa, stabilita dall'art 2054 terzo comma cod civ, non e sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma e, invece, necessario che sia essa avvenuta contro la sua volonta, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare la circolazione del veicolo, mediante l'adozione di cautele corrispondenti alla diligenza del buon padre di famiglia. (nella specie, i giudici del merito avevano dichiarato inammissibile la prova liberatoria articolata dal proprietario del veicolo, ritenendola inidonea a vincere la cennata presunzione di colpa, in quanto la circostanza dedotta e, cioe, che lo stesso proprietario avrebbe ripetutamente diffidato il colpevole dell'incidente stradale a non servirsi dell'automezzo appariva del tutto irrilevante in relazione al fatto che, nel caso specifico, il conducente aveva potuto impossessarsi di detto automezzo, lasciato aperto ed in condizioni di funzionare, senza incontrare opposizione da parte del proprietario e dei suoi incaricati. La SC ha confermato la sentenza impugnata, enunziando il principio di cui in massima). (Conf 3406/72, mass n 361265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)