Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 12/04/1990 (Rv. 466656 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO ED USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - ONERE PROBATORIO - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO ED USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO - CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTÀ DEL PROPRIETARIO - ONERE PROBATORIO - FATTISPECIE.*
Ad integrare la prova liberatoria della presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è, al contrario, necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto non idonea ad integrare la prova liberatoria la condotta del proprietario consistita nel deposito dell'autoveicolo nell'officina del padre con avviso alla madre di non consegnare a terzi le chiavi, con riguardo all'incidente determinato dalla circolazione dell'automezzo effettuata da altri parenti del proprietario). (V 7118/87, mass n 455269; (V 591/85, mass n 373907).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)