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Sez. 2, Sentenza n. 3176 del 09/02/2011 (Rv. 616778 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Immobile gravato da ipoteca - Esecuzione specifica chiesta dal promissario acquirente - Poteri del giudice - Pagamento del prezzo condizionato alla liberazione da parte del promettente dell'ipoteca gravante sull'immobile - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2011-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616778-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Il giudice adito per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)