Sez. 2, Sentenza n. 8143 del 28/04/2004 (Rv. 572420 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Immobile gravato da pesi ed oneri - Esecuzione specifica chiesta dal promissario acquirente - Poteri del giudice - Pagamento del prezzo condizionato alla liberazione da parte del promittente dei pesi gravanti sull'immobile - Ammissibilità.
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Il promittente venditore che abbia violato l'obbligo di mantenere il bene promesso in vendita libero da pesi ed oneri non può avvantaggiarsi di tale suo inadempimento negando il trasferimento dell'immobile, con la conseguenza che il giudice adito per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può- per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)