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Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 05/05/1972 (Rv. 357948 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUSTI MOTIVI - ESEMPLIFICABILITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357948-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - GIUSTI MOTIVI - ESEMPLIFICABILITA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I giusti motivi previsti dalla legge come ragione della compensazione delle spese giudiziali non possono formare oggetto di una precisa esemplificazione, e la loro individuazione e valutazione sono affidate al potere discrezionale del giudice di merito, al quale e inibita soltanto la condanna, anche parziale, alle spese giudiziali della parte interamente vittoriosa. (Conf 1837'71, mass n 352370; 1016'71, mass n 350996).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)