Sez. 2, Sentenza n. 1837 del 16/06/1971 (Rv. 352370 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento e la valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese sono affidati al potere discrezionale del giudice, al quale e soltanto inibito di condannare anche se parzialmente alle spese la parte totalmente vittoriosa. La pronunzia di compensazione del giudice di merito e pertanto sindacabile in Cassazione soltanto quando la sentenza enunci al riguardo motivi illogici o erronei. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto che non integrasse una motivazione illogica o erronea l'identificazione dei 'giusti motivì nella 'peculiarita delle questioni trattatè, osservando che il contegno processuale della parte - al quale fra l'altro occorre far riferimento per stabilire la soccombenza ai fini del regolamento delle spese- ben poteva essere stato determinato da una erronea valutazione di alcuni profili delle questioni stesse). (V 1691'69, mass n 340671' 2786'69, mass n 342538' 3531'68, mass n (336696' 2419'69, mass n 341886).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)