Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 12/12/1980 Ud. (dep. 27/05/1981) Rv. 149059 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITA - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - SUSSIDIARIETA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE IN GENERE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL DANNO DI SPECIALE TENUITA - ELEMENTO DI VALUTAZIONE - CRITERIO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO - SUSSIDIARIETA.*
La speciale tenuita del danno deve essere valutata prevalentemente in relazione al valore della cosa; costituisce criterio sussidiario quello che ha riguardo alle condizioni economiche del soggetto passivo, e va preso in considerazione solo quando, pur essendo la cosa per se stessa di valore tenue, la sua perdita potrebbe rappresentare ugualmente, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, un pregiudizio tale da escludere l'applicazione dell'attenuante. (Conf mass n 140936; (Conf mass n 139548; (Conf mass n 138782).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)