Sez. 1, Sentenza n. 954 del 08/11/1978 Ud. (dep. 27/01/1979) Rv. 140936 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La "speciale tenuita" del danno - idonea, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ad integrare gli estremi della prevista attenuante comune - deve essere valutata anzitutto in relazione al valore della cosa, mentre costituisce soltanto criterio sussidiario quello inerente alle condizioni economiche del soggetto passivo. Quest'ultimo criterio viene in considerazione solo quando, essendo la cosa di per se stessa di valore tenue, la sua perdita potrebbe rappresentare egualmente, in considerazione delle condizioni particolarmente disagiate della vittima, un pregiudizio tale da escludere l'applicazione dell'attenuante. (Conf mass n 139548; (Conf mass n 138782).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)