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Sez. 2, Sentenza n. 3078 del 30/11/1963 (Rv. 264733 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - ESISTENZA DEL GRAVE IMPEDIMENTO DEL COLLEGIO O DELLE PARTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE NON IMPUGNABILE - RINVIO OLTRE LA SECONDA UDIENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264733-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - RINVIO - ESISTENZA DEL GRAVE IMPEDIMENTO DEL COLLEGIO O DELLE PARTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE NON IMPUGNABILE - RINVIO OLTRE LA SECONDA UDIENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'accertamento del grave motivo, cui l'art 115 disp attuaz cod proc civ, subordina il rinvio della discussione della causa dinanzi al collegio, ha natura meramente discrezionale e, pertanto, non puo formare oggetto d'impugnazione. Ove tale rinvio venga disposto oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore, non si incorre in alcuna nullita. La disposizione dell'art 115 cit e, invero, una norma regolamentare, attinente ad un potere ordinatorio, non munita di alcuna sanzione. (Conf 2763'61' 2558'60).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)