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Sez. 3, Sentenza n. 3628 del 14/06/1982 (Rv. 421597 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - MODIFICAZIONE DELLA DATA DI TALE UDIENZA - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI CONSENTITI.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421597-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA - MODIFICAZIONE DELLA DATA DI TALE UDIENZA - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RIMEDI CONSENTITI.*

Poiché la fissazione dell'udienza di discussione della causa davanti al collegio rientra nei poteri ordinatori del giudice istruttore, fino al momento della discussione è consentito allo stesso modificare la data dell'udienza, in relazione alle esigenze di formazione dei ruoli. Il relativo provvedimento non è soggetto ad impugnazione, potendo invece la parte dedurre davanti al collegio, nelle prime difese, le proprie doglianze, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. (V 3078/63, mass n 264733).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)