Sez. 2 - , Ordinanza n. 16771 del 13/06/2023 (Rv. 668050 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Amministratori iscritti all’albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010 - Criteri di liquidazione del compenso ex art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 - Esistenza di masse patrimoniali attive e passive imputabili a distinti soggetti - Computo del compenso in relazione a tante masse quanti sono i soggetti titolari - Esclusione - Criterio sostanziale dell’unicità di gestione anche in presenza di più masse - Condizione - Identità di problematiche, di questioni e di impegni degli amministratori giudiziari.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di liquidazione del compenso agli amministratori iscritti all'albo di cui al d.lgs. n. 14 del 2010, ove sussistano masse patrimoniali attive e passive riconducibili a più soggetti distinti, il compenso non può essere liquidato per ciascuna massa patrimoniale, giacché l'art. 3, comma 9, del d.P.R. n. 177 del 2015 deve interpretarsi nel senso che il distinto compenso deve corrispondere a distinte gestioni, connotate cioè da distinte problematiche e questioni da affrontare per ciascuna massa ed a distinti impegni da parte degli amministratori giudiziari.
DPR 07/10/2015 num. 177 art. 3 com. 9, Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)