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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21592 del 22/08/2019 (Rv. 654903 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Beni in sequestro quale misura di prevenzione - Amministratore giudiziario – Onorari professionali - Disciplina anteriore all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 2010 - Riferimento alle tariffe professionali o a quelle locali o agli usi - Criteri di applicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654903-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso in favore dei custodi e degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, ove sia applicabile, "ratione temporis", la disciplina di cui all'art. 2-octies della l. n. 575 del 1965, tale norma, in combinato disposto con l'art. 2-septies, comma 5, va intesa nel senso che il richiamo alle tariffe professionali ivi contenuto assume valenza univoca solo con riguardo alle categorie professionali i cui compensi siano oggetto di specifica disciplina, mentre il rinvio alle tariffe locali o agli usi deve intendersi riferito esclusivamente all'ipotesi in cui sia nominato amministratore una persona non inquadrata in alcuna delle predette categorie. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza impugnata, con la quale erano stati liquidati i compensi ad un amministratore che rivestiva la qualità di dottore commercialista, non secondo le tariffe previste per la sua categoria professionale, ma in base agli usi ed alle tariffe locali).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 octies CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 septies com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/02/2010 num. 14, DPR 07/10/2015 num. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)