Sez. 1 - , Sentenza n. 22594 del 27/09/2017 (Rv. 645783 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Matrimonio c.d. concordatario – Trascrizione tempestiva ma incompleta dell’atto di matrimonio – Convenzione patrimoniale – Omessa trascrizione – Trascrizione tardiva della convenzione – Effetti tra le parti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - TRASCRIZIONE - TARDIVA
In materia di matrimonio concordatario, la scelta del regime di separazione dei beni dei coniugi, espressa davanti al ministro del culto cattolico officiante, in occasione della celebrazione delle nozze ed alla presenza di testimoni, è valida ed efficace, nei rapporti interni tra i coniugi, dal momento della celebrazione, ancorché non annotata nell'atto di matrimonio tempestivamente trascritto nei registri dello stato civile. (Nella specie, l’atto di matrimonio concordatario era stato trascritto tempestivamente nei registri dello stato civile, privo però dell’annotazione relativa al regime patrimoniale della famiglia prescelto. L’annotazione era stata quindi trascritta dall’ufficiale dello stato civile, anni dopo, su richiesta del marito.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)