Sez. L, Sentenza n. 9464 del 21/04/2010 (Rv. 612957 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE | In genere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI DALLO STATO - TRASCRIZIONE
In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, l'art. 8, quinto comma, della legge n. 121 del 1985, nel prevedere la retroattività degli effetti civili dalla celebrazione del matrimonio medesimo non pone alcuna limitazione, fatti salvi solo i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, né distingue tra l'ipotesi della trascrizione tardiva per fatto dell'ufficiale dello stato civile e quella - disciplinata dal comma sesto della stessa norma e collegata alla prima dalla congiunzione "anche" - per volontà dei coniugi. Ne consegue che l'eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio canonico e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 5, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 com. 6, Decr. Legisl. Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)