Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 23/10/1969 (Rv. 343600 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - INTERRUZIONE - PER FATTO DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - EFFETTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - INTERRUZIONE - PER FATTO DEL DANNEGGIATO - CONDIZIONI - EFFETTI.*
Quando il fatto della vittima si innesta in un rapporto di causalita prodotto dall'Azione di un terzo, si da interromperlo, nel senso che quel fatto risulti da solo idoneo a cagionare l'evento dannoso, causa dell'evento deve ritenersi il comportamento del danneggiato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)