Sez. 2, Ordinanza n. 10683 del 22/04/2026 (Rv. 678550-01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Regime anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto - Estensione della richiesta indennitaria al periodo di ulteriore durata del processo presupposto - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; pertanto, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, in caso di domanda di equa riparazione proposta in pendenza del giudizio presupposto, l'estensione di essa al periodo di ulteriore durata di quest'ultimo non configura mutatio libelli, trattandosi di protrazione della stessa violazione della ragionevole durata, cosicché tale integrazione dell'originaria domanda può essere oggetto di specifica allegazione da parte del ricorrente nel corso del giudizio di opposizione.
Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)