Sez. 1, Sentenza n. 6773 del 23/01/1980 Ud. (dep. 28/05/1980) Rv. 145454 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CASA DI ABITAZIONE - NOZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - CASA DI ABITAZIONE - NOZIONE.*
La 'casa di abitazioné ove a norma dell'art 169 del codice di rito deve essere eseguita la notificazione all'imputato, e il luogo ove questi abita permanentemente e realmente con tutta la sua famiglia, vale a dire la residenza, mentre la dimora e il luogo ove la persona abita transitoriamente. (V mass nn 111518, 103141, 102183).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)