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Sez. 5, Sentenza n. 409 del 06/03/1969 Ud. (dep. 27/05/1969) Rv. 111518 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IN GENERE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE -PROVA DELLA REALE ABITAZIONE DELL'IMPUTATO - RESIDENZA DESUNTA DAGLI ATTI PROCESSUALI -IRRILEVANZA DELLE RISULTANZE ANAGRAFICHE.*
Stato
decisa il 1969-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/111518-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO -IN GENERE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE -PROVA DELLA REALE ABITAZIONE DELL'IMPUTATO - RESIDENZA DESUNTA DAGLI ATTI PROCESSUALI -IRRILEVANZA DELLE RISULTANZE ANAGRAFICHE.*

L'art.169 cod.proc.pen. richiede che le notificazioni avvengano nella casa di abitazione dell'imputato e la prova della reale abitazione puo essere tratta da risultanze contrastanti con quelle dei registri anagrafici perche la residenza consiste nella persistente dimora della persona in un determinato luogo ed il mutamento di tale dimora, per motivi diversi - ad esempio la ritardata denuncia -, puo non corrispondere alle variazioni dei registri anagrafici. (V.108142, anno 1968).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)