Sez. L, Sentenza n. 15683 del 03/07/2009 (Rv. 609366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Opera o servizio definiti e predeterminati nel tempo con carattere straordinario ed occasionale - Necessità di smaltire un notevole arretrato - Ammissibilità dell'apposizione del termine - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratto di lavoro a termine, l'esecuzione di un'opera o un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale, cui l'art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962 condiziona la legittimità dell'apposizione di una scadenza, può riguardare anche l'esigenza di smaltire un notevole arretrato, formatosi in relazione ad evento eccezionale e non affrontabile con la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, senza che rilevi che l'opera o il servizio consista in una attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la legittimità dell'opposizione del termine al contratto di un lavoratore assunto per far fronte ad un carico di lavoro straordinario, accumulatosi a causa della pregressa assenza di un altro dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)