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Sez. L, Sentenza n. 9163 del 07/06/2003 (Rv. 564051 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ammissibilità - Condizioni e limiti - Onere probatorio - A carico del datore di lavoro - Mancata prova della sussistenza di tali presupposti - Conseguenze - Conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Stato
decisa il 2003-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564051-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In relazione alle fattispecie alle quali siano applicabili, tenuto conto del periodo lavorativo dedotto in contestazione, l'art. 1 comma secondo, lett. C della legge 18 aprile 1962, n.230, disciplinante i contratti di lavoro a tempo determinato e l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, al contratto di lavoro è apponibile un termine solo quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale (tali dovendosi considerare quelle opere e servizi che, pur potendo consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad eventi isolati od eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura organizzativa e produttiva dell'impresa, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata), ovvero nelle altre ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva, è a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di tali presupposti nel caso concreto, dovendo in difetto applicarsi la sanzione della conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)