Sez. 4, Sentenza n. 28506 del 27/06/2001 Cc. (dep. 13/07/2001) Rv. 219566 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Nuovo limite massimo della somma liquidabile introdotto con la legge n.479 del 1999 - Liquidazione dell'indennizzo successiva all'entrata in vigore - Giudizio di legittimità in corso - Applicabilità- Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione dell'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n.479, la quale, sostituendo il comma 2 dell'art.315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile anche ai giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge che riguardino la determinazione del quantum da liquidare a tale titolo, giacché la pretesa dell'istante è soddisfatta solo quando la somma liquidata a titolo di indennizzo sia oggetto di una pronuncia definitiva ed il ricorso proposto per dedurre la violazione dei criteri adottati per quantificare l'ammontare dell'indennizzo impedisce il passaggio in giudicato di tale statuizione. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza pronunciata prima dell'entrata in vigore della nuova legge ed ha rinviato il processo alla Corte di appello per nuovo esame).
Riferimenti normativi: Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)