Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001 Ud. (dep. 14/06/2001) Rv. 218974 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Nuovo limite massimo della somma liquidabile introdotto con la legge n. 479 del 1999 - Giudizi in corso - Liquidazione dell'indennizzo successiva all'entrata in vigore della riforma - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la disposizione di cui all'art. 15 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la quale, sostituendo il comma secondo dell'art. 315 cod. proc. pen., ha elevato ad un miliardo di lire l'entità massima della somma liquidabile, è applicabile in tutte le ipotesi in cui l'ammontare dell'indennizzo venga determinato in una data posteriore a quella di entrata in vigore della riforma, e ciò anche quando, per evenienza procedurali, la liquidazione sia disposta in un momento cronologicamente distinto e successivo a quello dell'accertamento dell'"an debeatur", atteso che soltanto con la precisazione del "quantum" il rapporto fra le parti può considerarsi perfezionato per il prodursi di quell'effetto giuridico tipico dell'azione proposta. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di rinvio che, investito della sola questione relativa al "quantum debeatur" aveva liquidato l'indennizzo tenendo conto del nuovo limite massimo fissato dalla legge n. 479 del 1999, entrata in vigore nelle more del giudizio di rinvio e dunque in un momento successivo all'accertamento del diritto alla riparazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)