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Sez. 2 - , Sentenza n. 30026 del 25/05/2021 Ud. (dep. 30/07/2021) Rv. 281809 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Vendita di prodotti con dicitura “CE” contraffatta - Qualificazione giuridica - Delitto di frode in commercio ex art. 515 cod. pen. - Configurabilità - Delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti ex art. 474, comma secondo, cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281809-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

La vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 474 com. 2, Cod. Pen. art. 515 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2569, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)