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Sez. 2, Sentenza n. 3800 del 22/11/1968 (Rv. 337214 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337214-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*

L'art. 1, comma 1, della l. 14 luglio 1965, n. 818, il quale dispone che il corso dei termini processuali scadenti fra il primo agosto ed il 15 ottobre e sospeso di diritto fino a questa ultima data, deve essere interpretato tenendo conto sia della espressione letterale delle parole che della ratio legis, nel senso che la sospensione concerne esclusivamente i termini che scadono entro il suddetto periodo, e non concerne invece i termini che scadono dopo di esso. (nella specie, la Corte regolatrice ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in data 3 novembre 1965, avverso sentenza notificata il 23 luglio 1965). (Conf. Alle sent. 1243-68, mass. N.332756' 1030-68, mass. N.332455' 78-68, mass. N.330908' 31-67, mass. N.325642).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)