Sez. 2, Sentenza n. 2984 del 12/08/1969 (Rv. 342870 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - TERMINI SCADENTI DOPO IL 15 SETTEMBRE - INAPPLICABILITA.*
L'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, disponendo testualmente che il corso dei termini processuali, scadenti tra il primo agosto ed il 15 settembre, e sospeso di diritto sino a quest'ultima data, fa preciso riferimento al momento finale del termine e quindi rende applicabile la sospensione ai soli termini che giungano a scadenza in un giorno compreso in quel periodo, e non anche ai termini che vengano a scadere successivamente al 15 settembre. (Conf 1066-69, massima n 339562 57-69, massima n 337886 3800-68 massima n 337214).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)