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Sez. 5, Sentenza n. 9900 del 11/04/2024 (Rv. 670831-03)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - Retroattività - Conseguenza - Non imponibilità.
Stato
decisa il 2024-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670831-03

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI

In tema di accertamento Iva e delle imposte sui redditi con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, costituente ius superveniens ed avente portata retroattiva, comporta che i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)