diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016 (Rv. 639570 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI | Operazioni oggettivamente inesistenti - Fittizietà dei ricavi - Art. 8, commi 2 e 3, del d.l. n. 16 del 2012 - Retroattività ed applicabilità di ufficio - Conseguenza - Non imponibilità.
Stato
decisa il 2016-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639570-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - COMPONENTI POSITIVI

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con mod., nella l. n. 44 del 2012, che ha portata retroattiva ed è applicabile anche d'ufficio, i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 3 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)