Sez. 5, Sentenza n. 2277 del 02/02/2007 (Rv. 595830 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1988 - Plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende a titolo oneroso - Computabilità ai fini della determinazione del reddito d'impresa - Sussistenza ai fini IRPEF - Insussistenza ai fini ILOR - Conseguenze - Esenzione ex art. 115, comma secondo, lettera e) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di imposte sui redditi e con riferimento ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1988, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o la liquidazione dell'azienda concorrono alla formazione del reddito d'impresa soltanto ai fini dell'IRPEF, ai sensi dell'art. 54, comma quinto, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile ai predetti periodi d'imposta in virtù dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e non anche ai fini dell'ILOR, ai sensi dell'art. 54, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, con la conseguenza che ad esse non si applica l'esenzione prevista dall'art. 115, comma secondo, lettera e) bis, del d.P.R. n. 917 cit.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 22/12/1987 num. 917 art. 54, DPR 22/12/1987 num. 917 art. 115, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)