diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4693 del 02/04/2002 (Rv. 553448 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza, nel regime dettato dal d.P.R. n. 597 del 1973 - Realizzazione con la cessione dell'azienda - Riconducibilità al reddito di impresa - Esclusione - Assoggettamento a tassazione separata - Sussistenza - Conseguenze - Compensazione dell'utile derivante dalla cessione con le perdite di esercizio - Insuscettibilità.
Stato
decisa il 2002-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553448-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Nella disciplina dettata dal previgente art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, le plusvalenze realizzate in caso di cessione dell'azienda, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono soggette a tassazione separata; l'utile che ne deriva, pertanto, non confluendo nel risultato economico della gestione di esercizio annuale, non può essere compensato con le perdite d'impresa da gestione ordinaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)