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Sez. L, Sentenza n. 17113 del 16/08/2016 (Rv. 640786 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare - Termine fissato dalla contrattazione collettiva - Violazione - Tutela di cui all'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, novellato ex l. n. 92 del 2012 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2016-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640786-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st.lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)