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Sez. L, Sentenza n. 9767 del 04/05/2011 (Rv. 616833 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Pubblico impiego privatizzato - Termine per l'intimazione del licenziamento - Regime anteriore al d.lgs. n. 150 del 2009 - Regolamentazione legale e possibile integrazione della contrattazione collettiva e del regolamento di disciplina - Regolamento di disciplina dell'INAIL - Termine di decadenza per l'esercizio del potere disciplinare - Applicabilità.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616833-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di licenziamento disciplinare nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, nel regime precedente il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la regolamentazione di fonte legale (artt. 55 e 56 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) poteva essere integrata dalla contrattazione collettiva, nonché dall'eventuale Regolamento di disciplina dell'amministrazione pubblica datrice di lavoro quanto al termine per l'intimazione del licenziamento dalla convocazione per la difesa del dipendente; conseguentemente, con riferimento a licenziamento disciplinare intimato (nella specie, nell'anno 2001) a dipendente dell'INAIL, trova applicazione il termine fissato in trenta giorni dagli artt. 4, primo comma e 6, primo comma, del Regolamento di disciplina dell'Inail a pena di estinzione del procedimento disciplinare e, quindi, di decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere stesso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 56, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)