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Sez. L, Sentenza n. 62 del 06/01/1984 (Rv. 432321 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE CIRCA IL CARATTERE AUTONOMO DELLE PRESTAZIONI DA QUESTO EFFETTUATE ANTERIORMENTE ALLA FORMALE ASSUNZIONE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432321-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE CIRCA IL CARATTERE AUTONOMO DELLE PRESTAZIONI DA QUESTO EFFETTUATE ANTERIORMENTE ALLA FORMALE ASSUNZIONE - TRANSAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'accordo fra datore di lavoro e lavoratore, circa il carattere autonomo e non subordinato delle prestazioni lavorative espletate in un determinato periodo anteriore alla formale assunzione, esula dal mero negozio di accertamento, ed integra una transazione, qualora risulti intervenuto non con la mera funzione di rendere certa una situazione incerta, ma con lo scopo di comporre, mediante reciproche concessioni, una lite, attuale o potenziale, mentre resta irrilevante, nel concorso di tali requisiti del negozio transattivo, ogni indagine "a posteriori" sull'effettiva ricollegabilità di quelle prestazioni ad un rapporto autonomo anziché subordinato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)