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Sez. L, Sentenza n. 4529 del 08/07/1988 (Rv. 459465 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TRANSAZIONE CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA AUTONOMA E NON SUBORDINATA DEL LAVORO SVOLTO FINO AD UNA CERTA DATA STABILITA CON LA CONTROPARTE COME DATA DI ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459465-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TRANSAZIONE CONTENENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA NATURA AUTONOMA E NON SUBORDINATA DEL LAVORO SVOLTO FINO AD UNA CERTA DATA STABILITA CON LA CONTROPARTE COME DATA DI ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Le norme inderogabili statuenti un diritto a favore del lavoratore possono essere violate sia da un atto dispositivo del diritto già acquisito dal titolare, nel qual caso la rinuncia o transazione è colpita dall'Invalidità (configurabile come annullabilità) comminata dal primo comma dell'art. 2113 cod. civ. ed è impugnabile con le modalità e nei termini previsti dallo stesso articolo, sia da un atto che impedisca al lavoratore la acquisizione del diritto, nel qual caso l'atto - incidente sul cosiddetto momento genetico del diritto stesso - è viziato da nullità assoluta ed è sottratto alla disciplina posta dalla norma suddetta. Pertanto, la transazione con la quale il lavoratore riconosca il carattere autonomo, anziché subordinato, del rapporto di lavoro intercorso con la controparte fino ad una certa data, dalla quale la controparte stessa si obbliga ad assumerlo, resta soggetta alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ. solo per la parte risolventesi nella rinuncia del lavoratore a diritti già acquisiti e non anche per la parte risolventesi nella rinuncia a diritti non ancora maturati (come quello derivante, in tema di indennità di fine rapporto, dalla continuità del rapporto stesso), riguardo ai quali, perciò, la transazione - colpita da nullità per contrarietà a norme imperative più che per frode alla legge - non preclude l'indagine sull'effettiva natura (autonoma o subordinata) del rapporto intercorso fra le parti nel periodo precedente l'accordo. (V 672/87, mass n 454263; (V 5256/85, mass n 442537; (V 1552/84, mass n 433641; (V 62/84, mass n 432321; (V 2690/83, mass n 427586; (V 1846/83, mass n 426680; (V 5849/82, mass n 423594).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)