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Sez. 3, Ordinanza n. 29825 del 19/11/2024 (Rv. 672903-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI | Eredi beneficiati - Condanna alle spese - Ricorrenza di gravi motivi - Necessaria enunciazione - Mera soccombenza - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672903-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI

In tema di disciplina delle spese processuali, la condanna degli eredi beneficiati al pagamento delle spese dell'intero processo o di singoli atti, prevista dall'art. 94 c.p.c., postula la ricorrenza di "gravi motivi", da enunciarsi in modo specifico dal giudice, e non discende quale conseguenza automatica della mera soccombenza.

Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)