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Sez. 1, Ordinanza n. 25410 del 16/09/2025 (Rv. 676091-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | "Motivi gravi" ex art. 94 c.p.c. - Grave imprudenza - Ricorso per cassazione manifestamente infondato - Sussistenza - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676091-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE

I "motivi gravi" di cui all'art. 94 c.p.c. possono essere individuati nell'aver proposto, con grave imprudenza, da parte di una società in liquidazione giudiziale, per il tramite del suo rappresentante legale, un ricorso per cassazione non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha condannato il legale rappresentante della società ricorrente, sottoposta a liquidazione giudiziale, in solido con la società rappresentata, al pagamento delle spese processuali ex art. 94 c.p.c., attesa la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con cui era stata dedotta come fatto estintivo del credito del

creditore istante la circostanza - costituita dalla retrocessione dell'azienda al fallimento della concedente - che non incideva sulla titolarità del credito, ma atteneva soltanto al diritto del creditore di procedere in executivis sul compendio aziendale).

Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)