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Sez. L, Sentenza n. 6394 del 22/07/1987 (Rv. 454672 - 01)

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - IN GENERE - AZIENDA TERMALE DI ACIREALE - ACQUISTO DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA - PATROCINIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454672-01

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - IN GENERE - AZIENDA TERMALE DI ACIREALE - ACQUISTO DI AUTONOMA PERSONALITÀ GIURIDICA - PATROCINIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ESCLUSIONE.*

A seguito della legge regionale siciliana 6 maggio 1976 n. 54, che all'art. 1 dispone che le aziende termali regionali sono equiparate agli enti di cui all'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1963 n. 2, istitutiva dell'ente minerario siciliano, (ossia alle società per azioni alle quali accordare i permessi e le concessioni per la gestione delle miniere regionali), l'azienda termale di Acireale ha acquistato autonoma personalità giuridica per distacco dalla amministrazione regionale, della quale in precedenza costituiva un mero organo al pari delle aziende autonome statali o delle aziende municipalizzate, con la conseguenza che non le è più applicabile il d. lg. 2 marzo 1948 n. 142 relativo alla rappresentanza e patrocinio della regione siciliana da parte dell'Avvocatura dello stato, e che questa, quindi, non ha più la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'azienda termale suddetta. (V 1904/81, mass n 412592).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/03/1948 num. 142 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/05/1963 num. 2, Legge Reg. Sicilia 06/05/1976 num. 54 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)