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Sez. U, Sentenza n. 2150 del 26/06/1972 (Rv. 359411 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DEI FUNZIONARI PREPOSTI AL REPARTO TRATTANTE LA MATERIA CONTROVERSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359411-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - APPELLO - DELL'UFFICIO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - DEI FUNZIONARI PREPOSTI AL REPARTO TRATTANTE LA MATERIA CONTROVERSA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La facolta di impugnare la decisione della commissione distrettuale delle imposte avanti alla commissione provinciale e quella della commissione provinciale davanti alla commissione centrale e data dalla legge (artt 45 e 88 del decreto n 1516 del 1937) non alla persona fisica del titolare dell'ufficio, ma anche ai funzionari preposti al reparto che tratta la materia controversa, i quali abbiano la capacita di manifestare validamente, nei confronti dei terzi, la volonta dell' amministrazione. (Conf 2657'70, mass n 349088).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)