Sez. U, Sentenza n. 2657 del 14/12/1970 (Rv. 349088 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE - DELL'UFFICIO - DEI FUNZIONARI - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - APPELLO - DELL'UFFICIO - LEGITTIMAZIONE - DELL'UFFICIO - DEI FUNZIONARI - CONDIZIONI.*
La facolta di impugnare le decisioni della commissione distrettuale delle imposte dinanzi alla commissione provinciale e quelle della commissione provinciale dinanzi alla commissione centrale e attribuita genericamente all' ufficio finanziario e non gia specificamente alla persona fisica del titolare o del reggente l'ufficio. Quindi non solo il titolare dell'ufficio, ma anche i funzionari, preposti al reparto che tratta la materia controversa e che abbiano la capacita di manifestare la volonta della pa, in base al rapporto organico di immedesimazione organica, sono legittimati all'Esercizio della facolta di impugnare le decisioni delle commissioni tributarie.*
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 38, Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)